STATUTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
“BOLOGNA SKATESCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” 

Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita con sede a Bologna in via Manin nr. 17/2, una associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell’art. 18 della Costituzione Italiana, degli art. 36 e ss. del Codice Civile e di ogni altra normativa vigente che regolamenta la materia, che assume la denominazione di “Bologna Skateschool Associazione Sportiva Dilettantistica”, d’ora in avanti anche semplicemente Associazione

Art. 2. SCOPI E OGGETTO SOCIALE
La associazione nasce come aggregazione di persone che si propongono di svolgere attività di tempo libero e ricreative nei settori sport, cultura, turismo sociale, ambiente. La associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale e rigetta ogni forma di discriminazione. La Associazione accoglie e si uniforma ai deliberati, ai regolamenti nonchè alle direttive del CONI in ottemperanza alla deliberazione del CONI stesso n. 1273 del 15.07.2004, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva a cui intenderà affiliarsi. L’Associazione in ambito sportivo:

  1. Sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, di violenza, d’alienazione.
  2. Promuove a tutti i livelli iniziative e attività per la piena affermazione del principio dello sport di cittadinanza. 
  3. Avversa la pratica del doping nello sport, impegnandosi a tutti i livelli per contrastarne l’uso. In questo senso, aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI. 
  4. Promuove ed organizza lo sviluppo e la diffusione della attività sportiva connessa in modo particolare alla pratica dello sport: Sport a Rotelle, Danza Sportiva, Ciclismo, in tutte le loro forme e discipline sportive riconosciute, come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione e/o la partecipazione ad ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di questi sport. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive per la pratica delle discipline di cui sopra o di ogni altra disciplina sportiva che sia richiesta dalla base associativa o proposta dal Consiglio Direttivo, nonché lo.svolgimento correlato ad ogni disciplina sportiva praticata, di attività didattica rivolta in particolar modo ai giovani per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva. Svolge qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente che indirettamente ed in modo particolare promuove ed organizza convegni, conferenze, stage e quant’altro possibile anche attraverso le nuove tecnologie informatiche, telematiche ed audiovisive, per la miglior divulgazione delle discipline oggetto della propria attività, compresa la somministrazione di alimenti e bevande. 

Art. 3. DURATA
La Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4. SOCI
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età e cittadinanza, che aderiscono alla Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell’Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità complete e dichiarando di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni e regolamenti emanati dagli organi sociali; la domanda di ammissione a socio per un minore è presentata da un genitore o da colui che ne fa le veci. E’ compito del legale rappresentante della Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l’ammissione o meno di tale domanda. Nel caso che la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’ assemblea ordinari~ nella sua prima convocazione. Il socio ammesso sarà iscritto nell’apposito libro a cura dell’organo amministrativo, sarà tenuto al pagamento delle quote annualmente stabilite ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale. Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge. La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà. Il socio se è maggiorenne ha diritto a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Associazione e gode dell’elettorato attivo e passivo; ogni socio ha diritto ad un solo voto. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della associazione ma sono automatiche nel caso il socio non rinnovi la quota associativa per l’anno corrente. I soci sono espulsi o radiati qua,l ora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando si rendono morosi nel pagamento della tessera o delle quote sociali e quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali alla Associazione ed alla sua credibilità. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo nella prima assemblea ordinaria.

Art. 5. PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della associazione
  2. dai contributi pubblici e privati, nazionali ed internazionali; dalle quote associative e dai contributi dei soci; dalle erogazioni, donazioni e lasciti diversi; da ogni altro strumento consentito e/o previsto dalla legge 
  3. dal fondo riserva 

Art. 6. ANNO SOCIALE
L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7. RENDICONTO
Il rendiconto economico e finanziario di ogni anno deve essere presentato all’ Assemblea dei soci per la approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo, o qualora ne ricorrano i motivi entro 60 giorni da tale data. L’ eventuale avanzo di gestione annuale viene destinato al fondo di riserva e verrà successivamente utilizzato per la realizzazione delle finalità istituzionali o per attività a queste ultime direttamente connesse. E’ espressamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Art. 8. ORGANI
Sono organi della associazione: a) l’ Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; il Collegio dei revisori dei conti (organo facoltativo)

Art. 9. ASSEMBLEA
L’ Assemblea dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo della Associazione; essa rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità dello Statuto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della associazione.L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. L’ Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il termine previsto all’art. 7, dal Presidente della Associazione per la approvazione del rendiconto economico e finanziario L’Assemblea sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria può essere convocata anche su iniziativa del Collegio dei Revisori dei Conti (se attivato), ogni qualvolta il Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi lo reputi necessario e qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci. L’ Assemblea è convocata con avviso affisso all’interno dei locali della Associazione almeno 15 giorni primo con avviso scritto ad ogni socio, anche con modalità informatica e telematica. L’avviso deve contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno dei lavori dell’adunanza. L’ Assemblea è inoltre chiamata a: approvare le linee generali del programma di attività dell’ anno sociale; approvare il rendiconto economico e finanziario; approvare i regolamenti della associazione; decidere inappellabilmente sulla espulsione del socio da questi opposta; attivare il Collegio dei Revisori dei conti; eleggere gli organi direttivi della associazione. L’ Assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. E’ consentito che ciascun socio ne rappresenti altri, purché su delega scritta e con il limite massimo di due. Le votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire con scrutinio segreto. Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di trarne copia. L’ Assemblea straordinaria è convocata: per modificare lo statuto, con la precisazione che la modifica della sede sociale nel!’ ambito del Comune di Bologna non costituisce variazione statutaria e viene deliberata dal Consiglio Direttivo; per deliberare sullo scioglimento della Associazione e nominare il liquidatore. Le modalità di convocazione, di svolgimento e di delibera dell’ Assemblea straordinaria sono le stesse previste per l’ Assemblea ordinaria, tuttavia per deliberare sulle modifiche allo statuto è necessaria una maggioranza di voti pari almeno ai due terzi dei presenti mentre per deliberare in merito allo scioglimento è necessario una maggioranza di voti pari almeno ai 4/5 dei soci.

Art. 10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 consiglieri eletti fra i soci. Dura in carica quattro anni, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine ali’ attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Nel caso di dimissioni dalla carica di Presidente il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla nomina di un nuovo Presidente scelto tra i propri membri. Nel caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, .se viene a mancare il numero minimo previsto, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per l’ordinaria gestione del circolo fino alla convocazione, entro 30 giorni, dell’ Assemblea Straordinaria per 1’ elezione del nuovo Consiglio Direttivo; in caso non venga a mancare il numero minimo il Presidente convocherà l’Assemblea Straordinaria entro 90 giorni per la sostituzione dei consiglieri mancanti. E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo della associazione di ricoprire cariche sociali in altre società sportive o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono essenzialmente gratuite; gli stessi potranno ricevere il rimborso delle sole spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico assegnato. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo della associazione. Il Consiglio Direttivo deve: curare l’ordinaria amministrazione della Associazione con l’esclusione dei compiti riservati dal presente Statuto alla Assemblea dei soci; attuare le deliberazioni della Assemblea dei soci; stabilire le quote che i soci devono pagare annualmente redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto; predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare alla Assemblea dei soci; approvare tutti gli atti e contratti inerenti l’ attività sociale; formulare il regolamento interno da sottoporre all’ approvazione dell’ Assemblea dei soci; deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta Il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 11. IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Assemblea sociale e ne esegue le deliberazioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente o, in caso di vacanza dello stesso al consigliere più anziano in età.

Art. 12. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo. La sua attivazione deve avvenire con delibera della Assemblea dei soci. Se previsto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal!’ Assemblea dei soci. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la correttezza e regolarità del rendiconto economico e finanziario della associazione.

Art. 13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’ Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri: due saranno nominati dalle parti, ed il terzo sarà nominato dai due Arbitri delle parti, o se in disaccordo dal Presidente della Camera di Commercio di Bologna; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura entro 60 giorni ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Art. 14. SCIOGLIMENTO
La decisione di scioglimento della Associazione deve essere presa dall’Assemblea dei soci, convocata in via straordinaria. La seduta è valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze di cui al precedente articolo 9. In caso di scioglimento, l’ Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. Esaurita la procedura, i fondi residui dovranno essere devoluti ai fini sportivi ai sensi dell’ art. 90 L.289/2002 o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662.

Art. 15. NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia, al Codice Civile, al D.Lgs. nr. 460\97, all’art. 148 del T.U.I.R., al disposto del DPR 235/2001, alla Legge nr. 398/1991 ed in generale a tutte le norme vigenti che regolamentano la materia.